Storia
Buongiorno, sono Giuseppe Bruno fondatore dell’Associazione Angeli Custodi ODV.
Dopo alcuni anni di volontariato attivo ad Ospiti in casa di riposo, ho avuto modo di capire il funzionamento delle strutture e individuare le possibili carenze nella gestione.
Nel frattempo i media nazionali denunciavano l’esistenza, sul territorio nazionale di case di riposo ” lager ” descrivendo e proiettando video che i NAS avevano girato, all’insaputa dei dirigenti, dai quali si evinceva il trattamento disumano nei confronti degli Ospiti. La situazione necessitava di una iniziativa che potesse garantire giustizia per esseri umani fragili e indifesi: i nostri padri e i nostri nonni. Persone che non meritano di essere trattate in modo inqualificabile anche in considerazione del fatto, senza alcuna retorica, che oltre all’aspetto umano, hanno costruito il nostro Paese con enormi sacrifici e spesso dando la loro vita per garantirci un futuro dignitoso.
Nacque, quindi, l’idea di costituire un’associazione che li tutelasse.
La Priorità doveva essere la proposta di DIALOGO e COLLABORAZIONE con le Dirigenze delle RSA e con le Istituzioni.
Sottoponendo il progetto ad alcuni amici decidemmo di lanciarci in questa avventura.
…..
Detto fatto!
Rosario Ribera, Giorgio Piacentini, Fabrizio Tussi, Giovanni Reali ed io costituimmo il primo Consiglio Direttivo.
In tale contesto venni eletto all’unanimità Presidente.
Era il 2013!!!
Inizia così la storia di Angeli Custodi, a difesa degli indifesi!!!
Statuto
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017.
Esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3, D. Lgs. 117/2017, corretto dall’art. 26, D. Lgs. 105/2018
STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Denominato
“ ANGELI CUSTODI – ODV
Associazione Nazionale
Per Tutela dei Diritti Civili e Umani degli ospiti nelle case di riposo “
C.F. 93055660190
Art 1 – Denominazione e sede
- E’ costituito in Cremona l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato “ ANGELI CUSTODI – ODV Associazione Nazionale per la tutela dei Diritti Civili e Umani degli ospiti nelle case di riposo “ di seguito indicato con il termine “Associazione”.
- .L’associazione ha sede legale nel Comune di Cremona via Gioconda n. 3. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto.
Art. 2 – Statuto
1 . L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs n. 117/2017.
- Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’associazione.
- Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione stessa.
- In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
Art. 3 – Finalità
- L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per tutelare i diritti delle persone anziane o con fragilità che necessitano di cura, con particolare attenzione agli ospiti di Case di Riposo e dei loro familiari al fine di garantire miglioramento della qualità di vita.
Art. 4 – Attività di interesse generale
- L’attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalle lettere w,u,d, dell’articolo 5 comma 1 del D.lgs.117/2017.
- w) promozione e tutela dei diritti umani,civili,sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 Dicembre 2007, n.244.
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82, comma 5, D. Lgs.117/2017
Esente dall’imposta di registrai sensi dell’art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall’art. 26,D. Lgs105/2018
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2 In particolare l’associazione si propone di:
- a) favorire la risoluzione delle criticità presso strutture residenziali per anziani: quali a titolo esemplificativo, autorizzazioni mancanti, strutture non adeguate, numero di ospiti superiore agli standard previsti, carenza di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, attività infermieristiche esercitate in maniera non conforme a quanto previsto dalla norma;
- b) Favorire una razionalizzazione delle tariffe delle strutture residenziali e limitare il coinvolgimento dei familiari nel pagamento delle stesse.
- c) Sostenere compatibilmente con le proprie disponibilità, le famiglie con particolare disagio economico e con un familiare ricoverato in struttura;
- d) Agire da interfaccia, con funzione di advocacy per familiari ed ospiti presso Istituzioni e strutture residenziali;
- e) Organizzare e favorire formazione e informazione nei confronti di tutte le persone coinvolte nella cura di persone anziane o con fragilità ( badanti,figure professionali, caregivers );
- f) Favorire la creazione di progetti finalizzati al mantenimento dell’anziano con autosufficienza presso la propria abitazione;
- g) Informare e supportare le persone con fragilità e loro familiari relativamente al dispositivo dell’Amministratore di Sostegno attraverso consulenza e ricerca di volontari;
- h) Favorire lo sviluppo di forme di volontariato finalizzate a prevenire la solitudine delle persone ospiti nelle case di riposo.
3. L’associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.
4. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
6. L’associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attutivi.
Art. 5 – Ammissione
1. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2.La domanda di ammissione che dovrà contenere :
– l’indicazione del nome, cognome,residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi ;
- L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
- Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.
- L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- Il numero degli associati è illimitato ma, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
Art. 6 – Diritti e doveri degli aderenti
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, D. Lgs 117/1017
Esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3 D. Lgs. 117/2017, corretto dall’art. 26, D. Lgs 105/2018
1.L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
2.Ciascun socio ha diritto :
- a) di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
- b) di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in assemblea;
- c) di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Presidente;
- d) di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e le modalità predefinite dagli organi sociali.
3.Ciascun socio ha il dovere di :
- a) di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all’associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4.La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
5.Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.
Art. 7 – Perdita della qualifica di socio
1.La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.
2.L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’associazione.
3.Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
4.L’esclusione è deliberata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.
5.L’assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contradditorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
Art. 8 – Ordinamento dell’associazione
1.L’associazione si è dotata di un ordinamento che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.
2.La struttura associativa è composta :
- a) da un’assemblea
- b) da un Consiglio Direttivo
- c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- d) dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
3.Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite
Art. 9 – Assemblea
1.L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
2.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente.
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017
Esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dall’art. 26, Lgs 105/2018
3.Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti,conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4.Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5.L’assemblea può essere convocata informa ordinaria o in forma straordinaria.
Art. 10 – Competenze dell’assemblea
1.L’assemblea :
- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 e 31 del D: Lgs. 117/2017, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso e il bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo,derivanti dal loro comportamento contrari allo statuto o alla legge
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio
- h) ratifica provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- J) fissa l’ammontare del contributo associativo
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2.L’assemblea straordinaria ha il compito di :
- a) delibera sulle modificazioni dello statuto
- b) delibera, eventualmente, la trasformazione, la scissione,la fusione,lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Art. 11 – Convocazione dell’assemblea
1.L’assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
- L’ assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
- L’assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 12 – Validità dell’assemblea e modalità di voto
1.L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con presenza della metà più uno degli associati in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2.L’assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3.L’assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4.Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5.In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ( 3/4 ) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017
Esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3 D. Lgs 117/2017, corretto dall’art. 26 D. Lgs 105/2018
6.I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7.Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8.I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9.Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
- E’ previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.
2.Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opinabili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3.Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4.Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea esclusivamente fra gli aderenti.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6.Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.
7.I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 5 ( cinque ) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.
Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte all’anno.
- Il Consiglio Direttivo :
- a) amministra,curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l’associazione
- b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, , specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
- c) propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale
- d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti
- e) approva o rigetta le domande di ammissione
- f) propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di espulsione dei soci
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.
Art. 15 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’associazione.
2.Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3.Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto il verbale da parte del Segretario dell’associazione.
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D. Lgs. 117/2017
Esente dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dall’art. 26, D. Lgs 105/2018
4.Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibera la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all’assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
5.Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, Il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.
Art. 16 – IL Presidente
1.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2.Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3.Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4.Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.
5.In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Art.17 – Il Vicepresidente
1.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.
Art. 18 – Il Segretari e il Tesoriere
1.Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.
2.Il Tesoriere :
- a) Gestisce di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione.
- b) Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.
Art. 19 – Organo di Controllo e revisione legale
1.L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti :
. totale dell’attivo dello stato patrimoniale : Euro : 110.000,00
. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate : Euro : 220.000,00
. dipendenti occupati in media durante l’esercizio : 5 unità
2.La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017
3.L’Assemblea nomina un Revisore dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati i seguenti limiti :
. totale dell’attivo dello stato patrimoniale : Euro : 1.100.000,00
. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate : Euro 2.200.000,00
. dipendenti occupati in media durante l’esercizio : 12 unità
Art. 20 – Libri sociali
1.Sono libri sociali dell’Associazione :
- a) il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’associazione
- b) il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea ;
- c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, contenete i verbali del Consiglio Direttivo;
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D. Lgs 117/2017
Esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3, D. Lgs 117/2017, corretto dall’art. 26, D.Lgs 105/2018
- d) il libro dei volontari contenete i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l’Associazione.
2.La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.
3.I verbali, di Assemblea e del Consiglio Direttivo devo contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21 – Risorse economiche
1.Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
2.Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate :
- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolte fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purchè adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purchè la vendita sia curata direttamente dall’Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti
3) La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.
Art.22 – Scritture contabili
1.Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dell’art. 87 del D. Lgs. N. 117/2017
Art. 23 – Esercizio sociale
1.L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2.Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3.Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4.La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di Aprile.
5.Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.
6.Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7.La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.82, comma 5, D. Lgs 117/2017
Esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3, D. Lgs 117/ 2017, corretto dall’Art. 26, D. Lgs 105/2018
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili
1.L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge
2.L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività gestionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 25 – Assicurazione dei volontari
1.Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2.L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da proprie responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
2.In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45, comma 1, del LGS. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D: lgs. 117/2017.
Art. 27 – ( Disposizioni finali )
Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Presidente
Giuseppe Bruno
Segretario
Roberta Gozzoli