STATUTO
Dell’Associazione Nazionale di Volontariato
“ANGELI  CUSTODI”
Associazione Nazionale Comitati – Parenti – Ospiti – nelle Case di Riposo

 

Art. 1 – Costituzione e Sede

E’ costituita l’Organizzazione di volontariato denominata “ ANGELI CUSTODI “ con la forma dell’Associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C.

L’Organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91, pertanto a seguito dell’iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato acquisisce la qualifica di ONLUS ( Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ).

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

La durata dell’Organizzazione è illimitata.

L’Organizzazione ha la sede legale nel comune di Cremona all’indirizzo riportato nel documento di attribuzione del Codice Fiscale.

Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località dello Stato.

 

Art. 2 – Finalità e attività

L’Associazione non persegue fini di lucro ne diretto ne indiretto, ed opera mediante le prestazioni dirette, personali e gratuite dei propri aderenti nel settore socio-assistenziale per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale.

L’Associazione denominata “ ANGELI CUSTODI “ in conformità all’atto di costituzione e agli scopi sociali intende perseguire le seguenti finalità:

– La risoluzione delle criticità presso le strutture residenziali per anziani quali: autorizzazioni mancanti – strutture non adeguate – numero di anziani ospiti superiore agli standards previsti – carenza di condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza adeguate – attività infermieristiche esercitate in modo abusivo..

– Razionalizzazione delle tariffe nelle strutture residenziali e non coinvolgimento dei familiari nel pagamento delle stesse.

– Sostenere, laddove fosse possibile, le famiglie con particolare disagio economico e con un familiare ricoverato in una struttura.

– Agire, quale interfaccia, tra le Istituzioni e le strutture residenziali.

– Trasformazione dei Comitati dei Familiari da Organi Consultivi in Organi Decisionali, inserendo nei Consigli di Amministrazione delle strutture residenziali un loro rappresentante.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

– Manifestazioni di qualsiasi genere

– Corsi di Formazione

-Attività di carattere ludico

Al fine di svolgere le sopraccitate attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle produttive marginali.

 

Art. 3 – I Soci

Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda di ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l’accoglimento o il rifiuto motivato. Trascorsi 90 giorni dal suo ricevimento la domanda si intende accolta.

La stessa procedura vale anche per coloro che intendono aprire una sede locale sul territorio dello Stato.

La sede locale avrà propria veste giuridica con relativa responsabilità nei confronti di terzi o in giudizio.

Per la Rappresentanza e l’Organizzazione delle Sedi Locali ed i rapporti tra queste e la Sede Centrale si rimanda all’apposita disciplina prevista dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può nominare”Soci Onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa; i “Soci Onorari” acquistano la qualifica di socio solo successivamente all’accettazione della nomina.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o da un suo delegato. E’ esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

L’Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

 

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

decesso

– mancato pagamento della quota associativa

– dimissioni volontarie

– Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti ( se nominato, altrimenti all’Assemblea dei Soci ), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 ( trenta ) giorni dalla presentazione del ricorso.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

 

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

– osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

– versare la quota associativa stabilita annualmente

– svolgere le attività preventivamente concordate

– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto di::

– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa.

– partecipare alle Assemblee ( se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega ( massimo una )

– partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi

– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali

– accedere agli atti e ai registri dell’Associazione

– dare le dimissioni in qualsiasi momento

– proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo

– discutere e approvare i rendiconti economici

– eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

 

Art. 6 – Gli Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

A ) l’Assemblea dei Soci

B ) il Consiglio Direttivo

C ) il Presidente

Possono inoltre essere costituiti con votazione dell’Assemblea dei Soci il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni fatto salvo per il primo mandato per il quale la durata è stabilita per 5 anni.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta solamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo per la generalità dei soci.

 

Art. 7 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell’Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati.

 

L’Assemblea ordinaria è convocata per:

– l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo

– l’approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto economico ( bilancio consuntivo ) dell’esercizio precedente

– l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri  compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti

– deliberare in merito alle linee generali del programma di attività

– ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza

– fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati

– deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale

– apporre gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione. Le disposizioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti.

 

L’Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli artt. 16 e 17 del presente Statuto.

 

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni, fatto salvo per il primo mandato per il quale la durata è stabilita in 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili, è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 membri effettivi, eletti tra i Soci dell’Assemblea ordinaria. L’Assemblea prima dell’elezione procederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere svolte dalla medesima persona.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

– svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione

– esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione

– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea

– eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di Dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di Aprile

– accogliere o respingere le domande di adesione di aspiranti aderenti

– deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci

– istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci

– Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti

– predisporre eventuali regolamenti interni

In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, questi potranno essere sostituiti per cooptazione. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci. In ogni caso, qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare senza indugio l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare l’ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo le cui riunioni devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

 

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di 3 anni, fatto salvo per il primo mandato per il quale la durata è di 5 anni, e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

Nomina avvocati

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

 

Art. 10 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l’elenco dei Soci e cura i rapporti con i Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

 

Art.11 – Il Tesoriere

II Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone ( dal punto di vista contabile ) il rendiconto annuale e il bilancio di previsione.

 

Art. 12- Il Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

– elegge tra i suoi componenti il Presidente

– esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti.

– agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente

– può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo

– riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

 

Art. 13- Il Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

IL Collegio:

– ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi

– giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

Art. 14 – Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

– beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione

– i beni di ogni specie acquisiti dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali

– contributi, erogazioni e lasciti diversi

– fondo di riserva

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

– proventi derivanti dal proprio patrimonio

– contributi di privati

– contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

– rimborsi derivanti da convenzioni

– quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati

– ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate

 

Art. 15 – Il Bilancio

L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni , i contributi  e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell’attività dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.

Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

 

Art. 16 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Lo Statuto può essere modificato dall’assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quinti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

 

Art. 17 – Scioglimento dell’Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devolute ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5 comma 4 della legge 266/91, salvo la diversa destinazione imposta dalla legge. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

 

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare al Codice Civile, alla Legge 266/91, alla Legge Regionale n° 1/2008 e al Decreto Legislativo 480/97

 

Cremona,  30 Luglio 2013